Avvocato Domenico Esposito
 

 

AUTOVELOX FISSI VIETATI NEI CENTRI URBANI

 

IL MINISTERO DEI TRASPORTI, CON LA NOTA 22.10.2012, AFFERMA CHE SONO VIETATI GLI AUTOVELOX FISSI SU TUTTE LE STRADE CHE NON SIANO EXTRA URBANE, E QUINDI, DOPO I SEGNALI DI INIZIO DI CENTRO ABITATO E NELLE STRADE NELLE QUALI SONO PRESENTI INTERSEZIONI A RASO, ACCESSI PRIVATI, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I PEDONI.

SONO INVECE POSIZIONABILI PRIMA DEL SEGNALE DI INIZIO DI CENTRO URBANO.

 

 

Oggetto: richiesta parere sull'installazione di una postazione fissa dell'autovelox (V.s. nota prot. 161/pm del 27 agosto 2012).

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.

ln via preliminare si ritengono erronee le conclusioni che si deducono dalla nota in esame.

Difatti è pur vero che la strada in questione attraversa centri abitati con popolazione inferiore a l0.000 abitanti, ma tale condizione non e' sufficiente per il mantenimento della qualifica di strada extra urbana.

A tal riguardo, secondo quanto indicato dal punto 6 della Circolare Ministeriale n. 6709/1997, affinchè i tratti interessati non costituiscano attraversamenti di centri abitati, devono necessariamente verificarsi anche le ulteriori condizioni di assenza di intersezioni a raso e di accessi privali, di presenza di attraversamenti pedonali protetti, ovvero di divieto di circolazione per i pedoni.

Se tali condizioni sono verificate, il segnale di inizio di centro abitato è apposto in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana.

Nel caso in esame tali condizioni sembrerebbero non essere presenti e pertanto il tratto interessato è a tutti gli effetti una strada urbana, anche se classificata "strada extraurbana secondaria".

Conseguentemente dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall'art. 2, c. 3, lett, D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002.

Essi possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi, e nel rispetto di quant'altro prescritto dalla Direttiva Maroni.

E' fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l'accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.